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Regole di comportamento in materia di informazione sanitaria e guida pratica

Recentemente la legge di bilancio e alcune sentenze hanno integrato e aggiornato le regole per una corretta pubblicità sanitaria chiarendo che non devono comparire elementi di ” carattere promozionale o suggestionale”.

Lo scopo della complessa normativa era e resta quello di evitare che una informazione di tipo suggestionale o scorretta possa influenzare le scelte dei cittadini in un ambito estremamente sensibile come quello della salute.
Come già specificato nella prima legge “liberalizzatrice”, la c.d. Bersani, tali regole si applicano a qualunque tipo di messaggio, con qualunque mezzo diffuso (quindi stampa, radio, tv, insegne, web, socialnetwork…).

  • Il soggetto che effettua pubblicità informativa sanitaria deve essere colui che è in possesso della speciale autorizzazione amministrativa (SSUU Cass. Civ. 5 novembre 1993 n.10942) e, nel caso di personalità giuridica, deve essere chiaramente indicato il nome, cognome e titoli professionali del medico incaricato della direzione sanitaria (art. 4 legge 175/92).
    A partire dal 01/05/2019, il direttore sanitario dovrà essere iscritto obbligatoriamente presso l’Ordine provinciale dove esercita tale funzione.
    Tale soggetto può informare il pubblico, oltre che sulle modalità attraverso le quali può essere contattato (numeri telefonici, indirizzo civico ed e-mail, giorni ed orari apertura) di specifici aspetti che riguardano la sua attività professionale.
    Nel dettaglio può informare circa:
    – I titoli e le specializzazioni professionali, con valore legale ottenuti e/o riconosciuti in Italia, utilizzando l’esatta dizione degli stessi
    – Le caratteristiche del servizio offerto, cioè quali attività professionali vengono da lui svolte (a titolo esemplificativo, e non esaustivo: conservativa, endodonzia, protesi, implantologia, ecc.; oppure neurologia, radiodiagnostica, cardiologia, oculistica ecc. )
    – Il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni, cioè senza “spezzettare” la prestazione, ma deve essere indicato il valore complessivo dell’onorario che verrà richiesto al cittadino per quel tipo di prestazione, questo secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio.
    La pubblicità informativa sanitaria, inoltre, deve essere “accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non deve divulgare notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell’interesse generale”.
    Tutto ciò che non rientra nei punti precedenti, è vietato; così come sono vietati messaggi sleali, equivoci, ingannevoli o denigratori.Quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

 È VIETATO:

  • Violare il segreto professionale; ai sensi della normativa sulla privacy, il viso è considerato al pari di “nome e cognome”: tale vincolo può essere superato solo nel caso di “giusta causa” e non per il “proprio o l’altrui profitto” (vedasi art. 622 c.p. sia l’aggravante prevista dall’art.10 del Codice Deontologico)
  • Utilizzare testimonials.
  • Visite o prestazioni gratuite, se non in casi particolari e limitati nel tempo.
  • Immagini, slogan , video, post “evocativi” e non strettamente funzionali all’oggetto della comunicazione.
  • Sconti di qualunque tipo·master privati o conseguiti all’estero senza riconoscimento legale in Italia e/o specializzazioni inesistenti.
  • Pubblicizzare dispositivi medici o nomi di marchi commerciali.
  • La denominazione e la descrizione dello studio/struttura che si possa interpretare come riferita a una complessità strutturale , organizzativa e di prestazioni inesistente.
  • Le informazioni sanitarie o i redazionali descriventi tecniche o modalità operative ,anche quando contenutisticamente corrette, che evochi no il possesso di particolari abilità o enfatizzino l’uso di particolari attrezzature o possano rivestire carattere comparativo.

INFORMAZIONI CONSENTITE:

  • I titoli di specializzazione, di libera docenza, i master universitari, i dottorati di ricerca, i titoli di carriera, i titoli accademici ed eventuali altri titoli.
  • Le metodiche diagnostiche e/o terapeutiche effettivamente utilizzate e ogni altra informazione rivolta alla salvaguardia e alla sicurezza del paziente.
  • Le prestazioni sanitarie effettuate direttamente dal professionista e parcelle.
  • Denominazione dello studio, indirizzo di svolgimento dell’attività, orari di apertura, modalità di prenotazione delle visite e degli accessi ambulatoriali e/o domiciliari, eventuale presenza di collaboratori e di personale con l’indicazione dei relativi profili professionali e le branche specialistiche con i nominativi dei sanitari afferenti e del sanitario responsabile, il nominativo del Direttore sanitario, obbligatorio quando presente.
  • Una mappa stradale di accesso allo studio o alla struttura.

NELL’INFORMAZIONE WEB:

  • Collegamenti ipertestuali purché rivolti soltanto verso autorità, organismi e istituzioni indipendenti.
    Esempio: Ordini professionali, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Servizio Sanitario Regionale, Università, Società Scientifiche.
  • Spazi pubblicitari tecnici al solo scopo di fornire all’utente utili strumenti per la navigazione. Spetta alle Commissioni dell’Ordine valutare la trasparenza e veridicità del messaggio informativo, che esso non contenga alcun elemento di carattere promozionale o suggestivo, e ciò a tutela della salute pubblica.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Informazione ai Cittadini

  1. La pubblicità della professione medica deve svolgersi secondo specifiche prescrizioni di legge (ad esempio SSUU Cass. Civ. n.10151 del 14/10/1998).
  2. Legge 4 agosto 2006 n.248, art. 2 (Legge Bersani). Abroga alcuni articoli della legge 175/92 ed elimina l’autorizzazione preventiva dell’informazione al pubblico.
  3. Legge 14 settembre 2011 n.148, art. 3 e D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art. 4 prevedono che sia “ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
    La pubblicità informativa dev’essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria
  4. Legge 30 Dicembre 2018 n.145, commi 525, 536, si consente la comunicazione informativa distinguendola dalla pubblicità commerciale che viene vietata.
    Si proibisce qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, e si stabilisce il potere sanzionatorio degli ordini professionali nei confronti dei professionisti o delle società e la segnalazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
    NELLA STESSA LEGGE SI PREVEDE CHE:
    Tutte le strutture private di cura sono tenute a dotarsi di Direttore sanitario iscritto all’albo territoriale in cui hanno sede operativa entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
  5. Sentenza Cassazione a sezioni riunite n. 23287 del 2010 chiamata a decidere su una pubblicità di avvocati vieta di “effettuare alcuna forma di pubblicità con slogan evocativi o suggestivi, privi di contenuto informativo professionale, e quindi lesivi del decoro e della dignità professionale”.
  6. Sentenza Cassazione a sezioni riunite 3 maggio 2013, n. 10304 completa il quadro occupandosi della pubblicità mascherata da articolo giornalistico/intervista (e per ciò stesso vietata in quanto tendente a ingannare), valutandone anche il contenuto.
  7. Codice Deontologia Medica del 2014 modificato nel 2016 art.54, 55 e 56
    Dispositivi medici
    1.
    D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 (attuazione della direttiva 93/42/CEE) art. 21 vieta la pubblicità dei dispositivi che possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l’assistenza di un medico o altro professionista sanitario.
    2. Sentenza CCEPS dep. 29 gennaio 2019, n. 68/18 ribadisce il divieto della pubblicità di un dispositivo medico.
    3. Messaggio suggestivo – La Cassazione SS.UU. 23287/2010 vieta di effettuare alcuna forma di pubblicità con slogan evocativi o suggestivi.
    Questi messaggi se sono privi di contenuto informativo professionale sono lesivi del decoro e della dignità professionale.
    Ulteriori riferimenti e chiarimenti https://www.caoce.it/wp-content/uploads/2018/11/LA-PUBBLICITA%E2%80%99-SANITARIA.pdf

Ricordiamo, infine, che esiste un limite di spesa (art. 9-bis legge 175/92) pari al 5 per cento del reddito dichiarato per l’anno precedente

  • Art. 9-bis – 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all’articolo 1 nonchè le strutture sanitarie di cui all’articolo 4 possono effettuare la pubblicità nelle forme consentite dalla presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito dichiarato per l’anno precedente”.

Poniamo anche l’attenzione su quanto contenuto nel comma 536 art. 1 Legge 30 Dicembre 2018 n. 145, e cioè l’obbligo per il direttore sanitario di iscrizione all’Ordine dove tale funzione è esercitata entro e non oltre il 30/04/2019.

Tale funzione deve essere poi comunicata tempestivamente all’Ordine, pena violazione dell’ art. 69 Codice di Deontologia Medica.

Obbligo di compilazione e trasmissione diretta e in modalità esclusivamente telematica delle certificati medici di infortunio e malattia professionale – Legge n. 145 del 30/12/2018

Alla Direzione degli Ordini  professionali dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri delle province di Caltanissetta ed Enna

Alle Direzioni ASP di Caltanissetta e di Enna

AI responsabili dei Presidi Ospedalieri delle province di Caltanissetta ed Enna

Alle Strutture sanitarie accreditate o convenzionate delle province di Caltanissetta ed Enna

Alle Segreterie FIMMG delle province di Caltanissetta ed Enna

Alle Segreterie  SIMMG delle Province di Caltanissetta ed Enna

Agli Enti di Patrocinio delle province di Caltanissetta ed Enna

Ai medici certificatori delle province di Caltanissetta ed Enna

 Si trasmette l’allegata comunicazione del 18 settembre DT INAIL CL-EN e l’allegata Presentazione PPT inerenti l’Obbligo di compilazione e trasmissione diretta e in modalità esclusivamente telematica dei certificati medici di infortunio e malattia professionale – Legge n. 145 del 30/12/2018

Si prega di dare ampia diffusione del contenuto a tutti i medici del territorio nonché a tutte le strutture sanitarie che emettono certificazioni da inviare all’INAIL.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale esigenza di confronto e si porgono cordiali saluti.

DIREZIONE TERRITORIALE INAIL
CALTANISSETTA – ENNA

Filippo Buscemi
Dirigente

Comunicazione18sett2019DTINAILCLEN_firmato

PPTCertificazionetelematicaINAIL

Chiusura Estiva Uffici Agosto 2019

Si informa che la Segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa da Lunedì 12 Agosto a Venerdì 23 Agosto.

Gli uffici riapriranno Lunedì 26 agosto 2019.

Per tutto il mese di Agosto non sarà effettuato il servizio ‘Ufficio Itinerante’ nelle sedi di Gela e Mussomeli, il quale riprenderà regolarmente a Settembre.

Inoltre in Agosto non sarà effettuata l’apertura pomeridiana il Mercoledì.

Buone Vacanze

La Segreteria

Come si denuncia un medico? I medici contro la “guida pratica” di Money.it

Cara/o Collega,

nei giorni scorsi un noto giornale telematico ha pubblicato un articolo nel quale vengono spiegati nel dettaglio modalità e tempi per ottenere un risarcimento in caso di malasanità.

A tutela degli esercenti la professione medica e odontoiatrica, anche su mia immediata sollecitazione, il Presidente FNOMCeO (Federazione Nazionale Ordini dei Medici e Odontoiatri) Dott. Filippo Anelli, sempre attento e tempestivo per le problematiche degli iscritti agli Ordini, ha immediatamente inviato un comunicato stampa che, per opportuna conoscenza vi giro.

Codiali saluti

Giovanni D’Ippolito
Presidente

Come si denuncia un medico?
I medici contro la ‘guida pratica’ di Money.it

“A quando un manuale pratico per denunciare gli Avvocati, gli Ingegneri e magari anche i Giornalisti?”.

Se lo chiede il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, alla fine di una lettera di diffida che partirà nei prossimi giorni diretta alla redazione di Money.it, periodico on line che a inizio settimana ha pubblicato un articolo, firmato da dottoressa in Giurisprudenza, dal titolo: “Come si denuncia un medico? Guida pratica per denunciare ed ottenere il risarcimento danni”.

Pronta la reazione della Fnomceo che ha subito attivato l’Ufficio Legale per chiedere “l’immediata soppressione” dell’iniziativa, riservandosi, in caso contrario, “di porre in essere anche le adeguate azioni di tutela legale della professione medica”.

“Siamo profondamente amareggiati – afferma ora Anelli – dai toni e dai contenuti di questo vademecum. E non perché il medico, come del resto tutti i cittadini, non sia passibile di denuncia, nel momento in cui sia dimostrabile un errore a lui imputabile. Siamo amareggiati perché, in maniera tendenziosa, si fa passare il messaggio che ottenere un risarcimento per presunta malasanità sia facile e quasi scontato. Non è così: i cittadini devono sapere, per completezza di informazione, che nel 90% dei casi la responsabilità del medico o dell’ospedale non viene dimostrata, e il denunciante può essere esposto a una controquerela per diffamazione o per calunnia. Addirittura una recente sentenza del Tribunale Civile di Catania, dichiarato inesistente il danno, ha condannato il paziente a pagare le spese legali degli avvocati difensori del medico, della struttura e delle compagnie assicurative, oltre che per responsabilità aggravata, per un totale di circa novantamila euro”.

“Siamo amareggiati perché la diffusione di un simile e superficiale messaggio danneggia tutti: danneggia chi denuncia, attratto dal miraggio di facili guadagni e costretto a pagare spese legali per cause senza ‘fumus’; danneggia il Servizio Sanitario nazionale, che deve anticipare le spese legali per difendersi e che viene vieppiù vessato dall’iperprescrizione di visite ed esami dovuta alla cosiddetta ‘medicina difensiva’; danneggia i cittadini, che si vedono sottratte risorse che a loro appartengono, e che dovrebbero essere destinate alle cure – continua Anelli  -. Soprattutto, procura un vulnus difficilmente rimarginabile alla Relazione di cura, a quell’affidarsi reciproco di medico e paziente che è alla base di ogni terapia e di ogni guarigione”.

“Siamo solidali con tutti i presidenti d’Ordine, con tutti i medici che in queste ore si sono sentiti offesi, e con tutti i pazienti che, vittime di informazioni incomplete e tendenziose, si siano sentiti assaliti dal dubbio e dall’incertezza nei confronti dei medici e del Servizio Sanitario Nazionale, dipinto come inaffidabile – aggiunge -. Vorrei concludere condividendo il monito del Presidente dell’Omceo di Palermo, Toti Amato: “La responsabilità etica e morale di un simile vademecum riguarda tutti, perché un’informazione incompleta produce danni enormi”. Ebbene, noi, come Ente sussidiario dello Stato, come garanti dei diritti dei cittadini, vogliamo smarcarci da questa responsabilità, denunciando e richiamando a un’informazione corretta, completa e trasparente”.

Ufficio Stampa Fnomceo: 0636203238 – 347 2359608 – 3371068340 –   informazione@fnomceo.it

11/07/2019

La Sicilia accoglie Piazza della Salute

Anche gli abitanti di Caltanissetta non si sono lasciati sfuggire l’occasione per farsi visitare e ricevere una diagnosi, un parere o un semplice consiglio dai medici volontari ‘reclutati’ dall’Ordine.

Nella prima tappa siciliana del progetto Piazza della Salute, sbarcata sabato e domenica scorsi nel capoluogo nisseno, grandi e piccini si sono messi in coda sotto al sole per incontrare gratuitamente pediatri, dermatologi, oncologi, diabetologi, cardiologi e assistere a una lezione sulle manovre salvavita tenuta dal personale del 118.

L’atrio di Palazzo del Carmine, sede del municipio, si è così trasformato in un villaggio della prevenzione e del benessere grazie agli stand informativi allestiti da Fimp, Fimmg e associazioni di volontariato, mentre i locali della pro loco sono stati trasformati in ambulatori temporanei dove effettuare le visite.

La manifestazione è stata inaugurata dal presidente dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri, Giovanni D’Ippolito, insieme al presidente dell’Enpam, Alberto Oliveti, alla presenza del sindaco, Roberto Gambino, del prefetto, Cosima Di Stani, del presidente della Corte di Appello, Maria Grazia Vagliasindi, e dei rappresentanti delle cariche militari cittadine.

“Rafforzando l’alleanza con i cittadini – ha detto D’Ippolito – prendiamo il viatico per una strada ottima per migliorare la nostra sanità”.

Il presidente Oliveti ha sottolineato l’intenzione di ribadire il ruolo fondamentale per la salute del medico e la volontà di rilanciare un nuovo rapporto di cura che veda alleati medico e paziente.

“Il connubio tra téchne, intesa come coscienza tecnica, logos come capacità di ragionare sui dati, e filia quale capacità di compatire, entrare in empatia con il paziente – ha detto – sono il cocktail che deve caratterizzare la buona qualità del medico. Ci stiamo impegnando per diffondere questo progetto in dieci, cento, mille piazze italiane”.

Redazione

Foto di Walter Lo Cascio

Specialisti ambulatoriali, passa la pensione part-time

Gli specialisti convenzionati potranno diminuire le proprie di ore di lavoro (che verranno ridistribuite ai giovani) per ricevere in cambio una parte della pensione anticipata Enpam.
La novità è contenuta nell’accordo collettivo nazionale siglato martedì 25 giugno tra le organizzazioni sindacali e la Sisac, l’agenzia che si occupa delle trattative per conto delle Regioni.
La nuova Acn recepisce dunque la misura dell’Anticipazione della prestazione professionale (App) proposta dall’Enpam per favorire il ricambio generazionale.
In sostanza un medico che avrà i requisiti per andare in pensione anticipata – cioè almeno 62 anni d’età, 35 anni di contributi con 30 anni di anzianità di laurea – potrà chiedere di dimezzare il carico di lavoro.
A quel punto le buste paga diventeranno due: una dell’Asl, con metà compenso, e una dell’Enpam con metà pensione anticipata.
In base al nuovo articolo 54 dell’Acn, le risorse che le Asl risparmieranno per effetto dei pensionamenti part-time, dovranno essere usate tutte per bandire incarichi a tempo indeterminato, di ameno 20 ore settimanali, per specialisti ambulatoriali fino a 43 anni di età.

La convenzione appena siglata non è tuttavia ancora in vigore. “Le procedure di ratifica – come ha spiegato la Sisac in una nota – proseguiranno ora con la valutazione dell’Acn da parte del Comitato di settore del comparto Regioni-Sanità, del Governo e della Corte dei Conti cui seguirà l’atto di Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni che ne consentirà l’effettiva entrata in vigore”.

Allo stesso tempo l’Enpam dovrà ricevere un’approvazione da parte dei ministeri vigilanti prima di poter partire con l’App.

Leggi anche:
Articolo 54 della nuova Acn
Il comunicato della Sisac

Ultimo aggiornamento

11 Febbraio 2019, 15:51