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Giornata Nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato – Diretta streaming FNOMCeO

Cari Colleghi,

faccio seguito a quanto già comunicato in merito alla cerimonia di commemorazione dei medici e degli odontoiatri scomparsi per COVID 19, organizzata dalla FNOMCeO presso la sede in via Ferdinando di Savoia n.1-Roma il prossimo 20 febbraio in occasione della “Giornata Nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato” istituita quale solennità civile con la Legge n.155/20.

Alla cerimonia, nel rispetto della normativa emergenziale, parteciperanno la Presidente del Senato sen. avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Presidente della Camera dei Deputati on. dr. Roberto Fico, il Ministro della Salute on. dr. Roberto Speranza e S.E.R. Monsignor Vincenzo Paglia che benedirà la targa in ricordo dei nostri colleghi medici e degli odontoiatri scomparsi per COVID 19; targa in memoria che sarà affissa nella sala del Comitato Centrale della Federazione.

L’evento sarà trasmesso in streaming onde consentire a tutti gli iscritti di poter seguire la cerimonia commemorativa che, come è noto, prevede un collegamento anche con Codogno, città simbolo dell’epidemia, in cui con la partecipazione del Presidente del CPME prof Montgomery si ricorderanno gli operatori sanitari europei con la scopertura di analoga targa posta presso l’Ospedale civile.

Ringrazio anticipatamente tutti Voi, sia coloro i quali hanno inteso attivare presso i rispettivi Ordini autonome iniziative di ricordo sia coloro i quali saranno vicini alla Federazione Nazionale partecipando, seppure non in presenza, a un momento di raccoglimento per non dimenticare i colleghi scomparsi a causa del contagio.

Il link Cerimonia in diretta streaming sul portale della FNOMCeO per seguire l’’evento è il seguente https://portale.fnomceo.it/diretta-giornata-del-medico/

Il Presidente FNOMCeO

Dott. Filippo Anelli

programma

Faq Garante Privacy -Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid 19 nel contesto lavorativo. -Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR).

Oggetto: Faq Garante Privacy -Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid 19 nel contesto lavorativo. -Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR).

Cari Colleghi,
si comunica per opportuna conoscenza che il Garante privacy, in riferimento a quanto indicato in oggetto, ha elaborato una serie di Faq che si trasmettono in copia (All. n. 1).
In particolare in merito alla richiesta di vaccinazione anti Covid-19 dei dipendenti come condizione per l’accesso degli stessi ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad es. in ambito sanitario) il Garante afferma che: “Nell’attesa di un intervento del legislatore nazionale che, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 nell’ambito del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008).
In tale quadro solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medicoscientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica.
Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008).”
I chiarimenti si sono resi necessari anche a seguito dell’inserimento, con D.L. 125/2020 (convertito in Legge 159/2020), del virus SARS-CoV-2 (con l’impiego della locuzione “Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)”) nell’elenco degli “agenti biologici classificati”, posto dalla disciplina in materia di sicurezza e salute sul lavoro per dare luogo all’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 che ha classificato il coronavirus SARS-CoV-2 fra gli agenti biologici di gruppo di rischio 3.
Occorre sottolineare che se l’applicazione delle nuove disposizioni è diretta alle attività svolte nei laboratori delle strutture sanitarie e alle attività che si svolgono nei processi industriali che comportano l’uso dell’agente biologico o un’esposizione allo stesso, essa si estende, in via di principio, a tutti i datori di lavoro soggetti all’obbligo della valutazione dei rischi, con la conseguente
necessità di aggiornare il documento di valutazione rischi.
Ciò detto, si rileva pertanto che la valutazione del rischio biologico per il nuovo coronavirus secondo il Titolo X del D.Lgs. 81/08 deve necessariamente essere effettuata in tutte le realtà lavorative in cui la presenza dell’agente biologico è una peculiarità dell’attività lavorativa stessa, quindi ad esempio negli ospedali, nei laboratori di analisi dei tamponi, nei laboratori di ricerca e sviluppo per il vaccino, etc. Per tutte le altre realtà lavorative, il nuovo coronavirus rappresenta un rischio generico proveniente solamente dall’esterno e quindi la valutazione di cui al Titolo X non è applicabile. In questi casi deve quindi essere svolta una valutazione del rischio generico le cui conclusioni comportino la riduzione del rischio di contagio nelle aziende, così come delineato dai Protocolli firmati dal Governo con le Parti Sociali.
Il rischio di esposizione al SARS-CoV-2 è da inserire in ogni DVR nella valutazione dei rischi da esposizione ad agenti biologici.

Sarà dunque necessario:
-allegare le misure anti-contagio e le prescrizioni impartite al personale, in attuazione del Protocollo Governo/Parti sociali del 24 aprile 2020;

-dare data certa al DVR e tutti i documenti sulla sicurezza, attraverso la firma dell’intero organigramma di Prevenzione e Protezione.

Cordiali saluti

FAQ GPDP

Bandi Pubblici di Selezione personale Valtellina e Alto Lario

SI TRASMETTONO I BANDI IN ALLEGATO CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE.
SI PRECISA CHE TALI BANDI HANNO SCADENZA AL 31/12/2021.

DISTINTI SALUTI

UFFICIO CONCORSI

UOC RISORSE UMANE
ASST VALTELLINA E ALTO LARIO
TEL. 0342521083

Bando Ortopedia e Traumatologia
Bando psichiatria
Bando__PEDIATRIA
Bando_ANESTESIA E RIANIMAZIONE
Bando_IGIENE
Bando_PS
Bando CHIRURGIA GENERALE
Bando CURE PALLIATIVE
Bando MALATTIE APP. RESPIRATORIO
Bando MEDICINA INTERNA
Bando NEUROLOGIA

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Decreto 29 gennaio 2021 – Proroga dei termini, per la presentazione telematica dei dati delle spese sanitarie relative agli anni 2020 e 2021, previsti dal decreto 19 ottobre 2020, concernenti le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie e dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

Cari Colleghi,
facendo seguito alle precedenti comunicazioni pubblicate in questo sito istituzionale, si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6-2-2021 è stato pubblicato il
provvedimento indicato in oggetto.
L’Articolo 2 del decreto (Proroga dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2020 e 2021) prevede tra l’altro che la trasmissione dei dati è effettuata:
a) entro il 8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020;
b) entro il 31 luglio 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2021;
c) entro il 31 gennaio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021;
c) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022.

Al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il testo del decreto
(All. n. 1).
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE

MEF decreto 29 gennaio 2021

Nota IGESPES del 1.02.2021 – 730 – precompilato spese sanitarie: trasmissione dati anno 2020 – PROROGA SCADENZA 8/2/2021 – MEDICI.

Cari Colleghi,
si rileva che, con nota del 1.02.2021 comprensiva del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29.01.2021 (All.ti n. 1 e 2), l’Ispettorato Generale per la Spesa Sociale (IGESPES) – Ragioneria Generale dello Stato – ha segnalato alla Federazione che alla data odierna risulta che solo il 30% dei medici iscritti agli Ordini ha inviato i dati al Sistema TS-730.
Inoltre, visto l’approssimarsi della nuova scadenza del 8.02.2021 per la trasmissione dei dati al Sistema TS-730, l’IGESPES chiede di sollecitare i Medici iscritti all’invio completo dei dati nei termini previsti dalla vigente normativa.
Si invitano, pertanto, i colleghi Medici e Odontoiatri all’invio dei dati nei termini previsti dalla normativa vigente.

Cordiali saluti

Il Presidente

G. D’Ippolito

NOTA_IGESPES-2

Medici Competenti – Sospensione dei termini relativi agli adempimenti previsti dell’art. 40 (1) del D.lgs. 81/2008

Si rende noto che il Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria, con nota del 14/01/2021, ha inteso dare chiarimenti ed indirizzi operativi in merito alla materia in oggetto.
Nello specifico, tenuto del carico di lavoro dei medici competenti, della difficoltà della situazione legata alla gestione dell’emergenza COVID-19, della peculiarità operativa della sorveglianza sanitaria periodica in questa fase pandemica, ha ritenuto opportuno sospendere l’invio dell’Allegato 3B, ex art.40, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, per tutto il 2021.
Per un adeguato approfondimento si riporta il testo integrale della nota ministeriale.

Ultimo aggiornamento

11 Febbraio 2019, 15:51