Obbligo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
Si rammenta che la Legge 2/2009 prevede l’obbligo in capo ai professionisti iscritti agli Albi di possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) da comunicare agli Ordini di appartenenza. I professionisti hanno l’obbligo deontologico di rispettare la Legge e, se ne sono ancora privi, si devono quindi dotare al più presto di una casella PEC e controllarla poi periodicamente .
A tal proposito, si segnala che, con l’entrata in vigore del Decreto Semplificazione (D.L. n.76 del 16/07/2020 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16/07/2020 – S.O. n.24), è stato rafforzato l’obbligo di attivazione della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), già previsto dalla Legge 2/2009, per tutti i professionisti iscritti agli Albi, con l’introduzione di sanzioni significative.
Il professionista che non comunica al proprio Ordine di appartenenza l’indirizzo PEC incorre nella sospensione dall’Albo fino a quando non provveda
Nella fattispecie è fatto obbligo all’Ordine di procedere, previa diffida, alla sospensione dall’Albo per il professionista che non regolarizzerà la propria posizione e non comunicherà la propria PEC (ovvero il proprio domicilio digitale o indirizzo elettronico certificato “personale”, contenuto nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi).
Nel dettaglio, all’articolo 37, comma 1 lettera e) che tratta delle “Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti” è riportato di seguito: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.
“L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice nazionale INI-PEC l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013 – prosegue il testo – costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento dell’Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi”.
Pertanto l’Ordine è obbligato a procedere, previa diffida, alla sospensione dall’Albo per il professionista che non regolarizza la propria posizione.
Sollecito a tutti gli iscritti che non hanno ancora attivato o comunicato un indirizzo PEC personale a farlo il prima possibile
Per quanto sopra riportato, si invitano gli iscritti che non avessero ancora attivato o comunicato l’indirizzo PEC a provvedere quanto prima, inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo omceocl@legalmail.it in quanto, in un prossimo futuro, l’Ordine sarà costretto ad avviare le procedure previste dalla legge (diffida ad adempiere ed eventuali sanzioni).
La comunicazione dovrà essere effettuata attraverso il proprio indirizzo PEC, farà fede la ricevuta di consegna emessa dal gestore.
Si ricorda che la casella PEC è strettamente personale e deve essere riconducibile esclusivamente al titolare che l’ha registrata.
Non è consentito utilizzare la PEC di familiari o altri soggetti, ai fini della comunicazione all’Ordine.
Attivata dall’Ordine una convenzione con la Società ARUBA SpA
L’Ordine ha già da tempo stipulato una convenzione con Aruba per dotare tutti gli iscritti di Posta Elettronica Certificata, che consente di attivare la PEC facilmente facendone apposita richiesta alla mail richiestapec@ordinemedicicl.it, corredata di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Precisazioni finali
Per i colleghi che per anzianità non esercitano più l’attività, ma che sono ancora iscritti e vogliono mantenere l’iscrizione all’Albo, la Federazione Nazionale degli Ordini (FNOMCeO) è già intervenuta, con una specifica istanza indirizzata alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero della salute, per richiedere una diversa applicazione della sopra riportata norma legislativa, anche se ad oggi non è pervenuta ancora alcuna risposta in merito.