SCADENZA ADEMPIMENTI ECM (SPOSTAMENTO E RECUPERO CREDITI) PER MEDICI E ODONTOIATRI AL 31 DICEMBRE 2021
COMUNICAZIONE N 185
Con l’avvicinarsi della conclusione del corrente anno è opportuno ricordare che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nelle delibere del 10 giugno 2020 e del 4 febbraio 2021, ha indicato la data del 31 dicembre 2021 quale termine ultimo per procedere, da parte degli iscritti, medici e odontoiatri, ad alcuni importanti adempimenti relativi al conseguimento dell’obbligo formativo ECM per i trienni 2014–2016 e 2017–2019.
Come stabilito al par. 3.7 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”, è stato consentito di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014–2016 con crediti ECM conseguiti entro il 31/12/2019, nella misura massima del cento per cento del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
Lo spostamento di tali crediti può essere esercitato autonomamente dal professionista, entro e non oltre la data del 31/12/2021, accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. https://application.cogeaps.it/login oppure attraverso l’APP CoGeAPS scaricata sul proprio cellulare. Si ricorda che per l’accesso è necessario lo SPID.
Sempre entro la data del 31/12/2021 è altresì prevista la facoltà di recuperare e spostare, con le medesime modalità, eventuali crediti non acquisiti nel triennio 2017-2019.
Riassumendo:
Triennio 2014-2016 | Triennio 2017-2019 |
Spostamento dei crediti recuperati entro il 31 dicembre 2019 | Recupero e Spostamento dei crediti acquisiti entro il 31 dicembre 2021 |
È inoltre opportuno evidenziare che, per coloro che si avvalgono di tali disposizioni, non si applicano le riduzioni previste dal Manuale al par.1.1., punti 1 e 2, nello specifico:
- una riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo 2020-2022 per i professionisti che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
- una riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo 2020-2022 per i professionisti che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120.
Infine, con riguardo alla possibilità di spostamento dei crediti, si precisa che successivamente all’avvenuta certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di formazione ECM da parte di Co.Ge.A.P.S., i crediti imputati al recupero dell’obbligo formativo potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto al quantum necessario per l’assolvimento dell’obbligo formativo individuale.