Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 – Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.
Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n.75 del 31-3-2025 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto con il quale viene differito, per le micro, piccole e medie imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Gli eventi dannosi da
assicurare includono sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
La Legge di Bilancio 2024 (L. 30 dicembre 2023, n. 213) al comma 101 dell’art. 1 e il DM n. 18/2025 prevedono che le aziende tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio devono stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni catastrofali alle cosiddette “immobilizzazioni materiali”; oggetto dell’assicurazione sono i beni strumentali classificati alla voce B-II, numeri 1), 2) e 3) dell’attivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio di cui all’articolo 2424 del Codice civile, ovvero: terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.
Dunque, le immobilizzazioni materiali da coprire assicurativamente sono tutte quelle impiegate “… a qualsiasi titolo … per l’esercizio dell’attività di impresa”. In relazione a impianti e macchinari, inoltre, il suddetto decreto specifica che con tale locuzione si intendono “…tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato”: quindi computer e, in ambito medico, tutta la strumentazione per la diagnostica.
In particolare, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale è stato differito:
– al 31 dicembre 2025 per le micro e piccole imprese (meno di 50 dipendenti);
– al 1° ottobre 2025 per le medie imprese (da 51 a 250 dipendenti).
Resta fermo, invece, al 1° aprile 2025 il termine per le grandi imprese (più di 250 dipendenti) per le quali è previsto un periodo di tolleranza di 90 giorni durante il quale il mancato adempimento non sarà valutato ai fini dell’eventuale perdita di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.
Le su esposte fonti normative evidenziano quindi che tale obbligo interessa strutture sanitarie autorizzate e società tra professionisti (STP), non ricadendo in questo obbligo assicurativo gli studi medici e odontoiatrici, singoli o associati, in quanto non iscritti alla Camera di Commercio.
Il comma 102 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, prevede che “Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Dunque, non sono previste sanzioni dirette per le imprese che non stipuleranno la polizza; il mancato adempimento, tuttavia, sarà considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche; al contrario, “il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000” (art. 1, comma 107, L. n. 213/2023)
Cordiali saluti
La Segreteria OMCeO Caltanissetta