Definizione dei criteri, delle modalità e dei limiti per l’assegnazione degli incarichi di assistenza primaria a ciclo di scelta ai medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e agli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.

Si segnala per opportuna conoscenza che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.

Data:
26 Maggio 2023

Si segnala per opportuna conoscenza che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20-5-2023 il comunicato indicato in oggetto (all.n.1) concernente il decreto del 6 aprile 2023 con cui il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della Difesa e con il Ministro dell’Interno e con il Ministro dell’Economia e Finanze, ha stabilito “i criteri, le modalità e i limiti per l’assegnazione degli incarichi di assistenza primaria a ciclo di scelta ai medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e agli Ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della Guardia di Finanza” (all.n.2).

In particolare, il suddetto decreto prevede che “1. I medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza che, ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 e s.m. conseguono l’attestato di formazione specifica in medicina generale… su richiesta delle aziende del Servizio sanitario nazionale, possono svolgere attività di assistenza primaria a ciclo di scelta, di cui al Titolo II, Capo I, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per il triennio 2016-2018, secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti dal presente decreto. 2. I medici interessati sono inseriti, a domanda, in una graduatoria separata, di validità annuale, cui si accede con le medesime modalità definite dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, per l’accesso alla graduatoria regionale. La predetta graduatoria separata è formata con i criteri previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale stesso. L’accesso e la permanenza nella graduatoria medesima sono limitati al solo periodo di sussistenza del rapporto di impiego del personale interessato con le Amministrazioni di appartenenza. 3. L’assegnazione degli incarichi avviene da parte delle aziende sanitarie, limitatamente ai casi di riscontrata carenza dei medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta, subordinatamente all’espletamento di tutte procedure per l’assegnazione degli incarichi previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale vigente, ivi incluse quelle volte al conferimento degli incarichi ai medici di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all’articolo12, comma 3, del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito con legge 25 giugno 2019, n. 60. 4. L’assegnazione degli incarichi ai medici è effettuata, con un massimale di 400 scelte, previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate, nonché con i doveri attinenti al servizio…”.

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Ultimo aggiornamento

26 Maggio 2023, 11:07