Scadenza termini per il completamento del Triennio di Formazione ECM 2020-2022

Gentili Colleghi, come noto, il prossimo 31 dicembre scadranno i termini per completare il triennio formativo 2020-2022 dei crediti ECM.

Data:
25 Ottobre 2022

Gentili Colleghi,

come noto, il prossimo 31 dicembre scadranno i termini per completare il triennio formativo 2020-2022 dei crediti ECM.

Anche alla luce delle recenti sollecitazioni espresse dalla FNOMCeO e da altri autorevoli esponenti a livello ordinistico nazionale, invito chi non avesse ancora completato il previsto percorso formativo ad adottare le misure del caso volte alla regolarizzazione della propria posizione rispetto ai crediti ECM (approfittando eventualmente anche dei sistemi di formazione a distanza), onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa in materia.

Verosimilmente a breve perverranno agli Ordini le comunicazioni del Co.Ge.APS., riportanti l’elencazione dei Medici e Odontoiatri non in regola con l’obbligo formativo e a quel punto gli Ordini stessi si vedranno costretti a procedere.

Tra l’altro il medico che non si aggiorna (Legge cosiddetta Gelli e s.m.i.) non può nemmeno essere assicurato e, in caso di sinistro, il contratto in essere può essere ricusato dalla compagnia.

Con l’occasione, Vi riassumo le regole stabilite in materia di obbligo formativo dalla Commissione Nazionale ECM:

1. Per il triennio 2014/2016 e per il triennio 2017/2019 il recupero dei crediti mancanti era consentito fino al 30.06.2022.

2. Per il triennio 2020/2022 è confermato l’obbligo formativo pari a 150 crediti (salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni) da conseguirsi entro il 31.12.2022.

3. A norma dell’art. 162 del Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020, i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.

4. Con delibera del 23.09.2021, emessa dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, è stato definito il c.d. “Dossier Formativo” per il triennio 2020/2022 e, conseguentemente, la FNOMCeO ha attribuito a tutti i medici ed odontoiatri italiani il previsto “bonus” pari a trenta crediti ECM per il suddetto triennio.

5. Infine con delibera del 14 dicembre 2021 emessa dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua è stato formalizzato che “per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno di età il Co.Ge.APS riconosce in modo automatico l’esenzione di cui alla lettera o) del par. 4 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.APS, essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.

Inoltre, per Vostra opportuna e necessaria informazione, mi permetto di elencare una serie di INDICAZIONI PRATICHE ed assolutamente NECESSARIE per tenere sotto controllo la propria posizione ECM:

A) Se non lo ha già fatto, il professionista deve registrarsi sul sito www.cogeaps.it, che gestisce l’anagrafica dei crediti ECM dei sanitari italiani, tramite SPID o CIE.
È quindi OBBLIGATORIO, per questa come per – oramai e di fatto – tutte le necessità di comunicazione con la Pubblica Amministrazione, dotarsi di SPID o CIE.

Per chi ancora non lo fosse, segnaliamo questi link:
https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/cittadini/rilascio-e-rinnovo-in-italia/

B) Nella fase di registrazione al portale Co.Ge.APS è necessario selezionare la FNOMCeO come Federazione di appartenenza.

C) Una volta effettuata la registrazione, è necessario completare i dati della propria anagrafica indicando anche l’attività professionale esercitata e la disciplina.
Ciò serve a Co.Ge.APS. per calcolare l’esatto debito formativo individuale a cui il professionista è tenuto.

D) Il professionista troverà l’elenco degli eventi ECM a cui ha partecipato ed i crediti che ha acquisito.
È importante ricordare che chi organizza gli eventi ha 90 giorni di tempo per mandare i dati al Co.Ge.APS.
Questo significa che è normale una latenza di almeno tre mesi nell’aggiornamento dei dati.
Inoltre i corsi ECM online (FAD) hanno un ritardo nella registrazione ancora maggiore, perché l’organizzatore inoltra i dati al Co.Ge.APS. solo alla chiusura dell’evento online.
Per fare un esempio, se il professionista frequenta dei corsi ECM nel mese di dicembre 2022, li vedrà comparire nella propria scheda Co.Ge.APS. non prima del mese di aprile 2023.

E) È fortemente consigliato conservare gli attestati di partecipazione conseguiti al termine di ogni evento formativo frequentato, in quanto, se per qualche ragione il Co.Ge.APS. non ricevesse i dati dall’organizzatore dell’evento, il professionista potrà comunque chiederne la registrazione esibendo l’attestato posseduto.

F) Per qualunque informazione sulla propria posizione ECM risultante dall’anagrafica, il professionista può rivolgersi al front-office del Co.Ge.APS., contattabile telefonicamente o via posta elettronica ai recapiti indicati nel sito.

G) Per ricercare eventi formativi ECM ai quali partecipare sono disponibili online i link:

https://www.fadinmed.it/ , eventi formativi a distanza a titolo gratuito,
https://ape.agenas.it/tools/eventi.aspx , con tutti i corsi ed eventi formativi accreditati ECM in tutta Italia.

Auspicando di aver fornito una informativa utile ed esaustiva, Vi porgo cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
DOTT. GIOVANNI D’IPPOLITO

Ultimo aggiornamento

25 Ottobre 2022, 11:11